Erbaluce di Caluso o Caluso
Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG (Piemonte) at a glance: 4 recorded wine types, with the main requirements from the official production specification. Listed types include Erbaluce di Caluso o Caluso passito and Erbaluce di Caluso o Caluso passito riserva. The technical sections cover grape yields, minimum ageing, market-release rules for the relevant wine types.
Production rules at a glance
Quick overview of the key requirements. Values and conditions can vary by wine type: consult the detailed rules and official source.
Quick comparison within the appellation
Appellation calculators
Vineyard area and production, grape-to-wine yield, release for consumption and latest marketable vintage.
Common questions
How long must Erbaluce di Caluso o Caluso be aged?
For the Erbaluce di Caluso o Caluso passito wine type, the specification records at least 36 months of ageing. Other wine types may have different requirements; see the detailed rules below.
When can Erbaluce di Caluso o Caluso wine be released for sale?
The permitted release depends on the rules for the specific wine type and, where required, its vintage. Check the official specification and the calculator where applicable.
Structured data by wine type
Data by wine type
Numeric values come from the shared structured database. Official names, geographical names and regulatory wording are kept in Italian where appropriate.
Erbaluce di Caluso o Caluso
Viticulture
Winemaking
Characteristics at release
Erbaluce di Caluso o Caluso passito
Viticulture
Winemaking
Ageing
Characteristics at release
Erbaluce di Caluso o Caluso passito riserva
Viticulture
Winemaking
Ageing
Characteristics at release
Erbaluce di Caluso o Caluso spumante
Viticulture
Winemaking
Ageing
Characteristics at release
Municipalities / permitted area
art. 3. 4 Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi . 2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: vini resa uva vino produzione max vino litri “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” 70% 7.700 “Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante 70% 7.700 “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito 35% 3.850 Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di o rigine per tutto il prodotto. Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito la resa è riferita all’uva fresca prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 40% l'eccedenza non h a diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%. 3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia; Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1° n ovembre successivo alla vendemmia. 4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo al la vendemmia; Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia.
Piemonte · Art. 3