Erbaluce di Caluso o Caluso
Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG (Piemonte) a colpo d’occhio: 4 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Erbaluce di Caluso o Caluso passito e Erbaluce di Caluso o Caluso passito riserva. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, invecchiamento, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quanto deve invecchiare il vino Erbaluce di Caluso o Caluso?
Per la tipologia Erbaluce di Caluso o Caluso passito, il disciplinare riporta almeno 36 mesi di invecchiamento. Altre tipologie possono avere requisiti diversi: consulta le regole dettagliate qui sotto.
Quando può essere messo in commercio il vino Erbaluce di Caluso o Caluso?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Erbaluce di Caluso o Caluso
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Erbaluce di Caluso o Caluso passito
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Erbaluce di Caluso o Caluso passito riserva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Erbaluce di Caluso o Caluso spumante
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
art. 3. 4 Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi . 2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: vini resa uva vino produzione max vino litri “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” 70% 7.700 “Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante 70% 7.700 “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito 35% 3.850 Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di o rigine per tutto il prodotto. Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito la resa è riferita all’uva fresca prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 40% l'eccedenza non h a diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%. 3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia; Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1° n ovembre successivo alla vendemmia. 4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo al la vendemmia; Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia.
Piemonte · Art. 3