Moscato di Trani
Moscato di Trani DOC (Puglia) at a glance: 2 recorded wine types, with the main requirements from the official production specification. Listed types include Moscato di Trani Dolce Naturale and Moscato di Trani Liquoroso. The technical sections cover grape yields, market-release rules for the relevant wine types.
Production rules at a glance
Quick overview of the key requirements. Values and conditions can vary by wine type: consult the detailed rules and official source.
Quick comparison within the appellation
Appellation calculators
Vineyard area and production, grape-to-wine yield, release for consumption and latest marketable vintage.
Common questions
When can Moscato di Trani wine be released for sale?
The permitted release depends on the rules for the specific wine type and, where required, its vintage. Check the official specification and the calculator where applicable.
Structured data by wine type
Data by wine type
Numeric values come from the shared structured database. Official names, geographical names and regulatory wording are kept in Italian where appropriate.
Moscato di Trani Dolce Naturale
Viticulture
Winemaking
Ageing
Characteristics at release
Moscato di Trani Liquoroso
Viticulture
Winemaking
Ageing
Characteristics at release
Municipalities / permitted area
Articolo 3 Zona di produzione delle uve Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Canosa, Minervino Murge e parte del territorio dei comuni di: Barletta, Terlizzi, Bitonto in provincia di Bari e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Trinitapoli in provincia di Foggia. Tale zona è così delimitata: partendo a sud – est del centro abitato di Risceglie e cioè dal punto di confluenza del confine comunale con il mare Adriatico in località Difese, il limite segue verso sud il confine di Bisceglie sino alla località la Macchia, dove raggiunge quello del comune di Ruvo di 2 Puglia. Segue quindi il confine di Ruvo di Puglia verso sud sino ad incroci are la strada per Terlizzi (quota 201 in località Morigene) e quindi procede verso tale centro abitato che supera, passando a sud lungo la circonvallazione, fino ad incrociare in prossimità del km. 48,800, la strada statale n. 98 via Andrianese – Coratina. Prosegue lungo la strada statale n. 98 verso Bitonto fino ad incrociare la circonvallazione, in prossimità del km. 57,500 e quindi verso sud segue quest’ultima fino ad incrociare alla quota 133 la strada che esce da Bitonto ed attraversa la località Mezza na del Carmine. Segue tale strada in direzione sud – ovest fino alla Cappella di Nennamia. Dalla Cappella di Nennamia segue verso sud – ovest il confine comunale di Bitonto e poi verso sud quello di Palo del Colle in località D’Ameli e successivamente quello di Torritto sino in località Murgia della Città e quindi, verso nord – ovest, di nuovo il confine di Bitonto sino alla Murgia Lama Rosa. Da tale località prosegue verso ovest e nord – ovest lungo il confine di Ruvo di Puglia sino alla quota 631 in pross imità della Pescara Vecchia; da quota 631 prosegue per il confine comunale di Andria e superata la Massa a Ciminiero di Gioia segue quello meridionale prima e occidentale poi del comune di Minervino Murge, sino ad incrociare il confine comunale di Canosa d i Puglia, che segue poi verso nord – ovest fino ad incontrare la strada per Cerignola, una volta superato di poco il fiume Ofanto. Prosegue quindi lungo questa strada, in direzione nord, fino al km. 13,000 e poi quella di Stornara fino al km. 5,000, da dov e seguendo il canale prima e il fosso poi di Marana Castello incrocia, in prossimità del km. 26,700 circa, la strada per Trinitapoli, la segue fino a tale centro abitato e quindi superato Trinitapoli prosegue per quella che conduce a Barletta ed alle prime case del centro abitato, piega verso nord per la strada che raggiunge la costa. Il limite di zona prosegue quindi verso est lungo la costa raggiungendo la località di Difese da dove è iniziata la delimitazione.
Art. 3