Carema
Carema DOC (Piemonte) at a glance: 2 recorded wine types, with the main requirements from the official production specification. Listed types include Carema Riserva. The technical sections cover grape yields, minimum ageing, market-release rules for the relevant wine types.
Production rules at a glance
Quick overview of the key requirements. Values and conditions can vary by wine type: consult the detailed rules and official source.
Quick comparison within the appellation
Appellation calculators
Vineyard area and production, grape-to-wine yield, release for consumption and latest marketable vintage.
Common questions
How long must Carema be aged?
For the Carema wine type, the specification records at least 24 months of ageing. Other wine types may have different requirements; see the detailed rules below.
When can Carema wine be released for sale?
The permitted release depends on the rules for the specific wine type and, where required, its vintage. Check the official specification and the calculator where applicable.
Structured data by wine type
Data by wine type
Numeric values come from the shared structured database. Official names, geographical names and regulatory wording are kept in Italian where appropriate.
Carema
Viticulture
Winemaking
Ageing
Characteristics at release
Carema Riserva
Viticulture
Winemaking
Ageing
Characteristics at release
Municipalities / permitted area
art. 3 e nella frazione di Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1). 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: Vini resa produzione uva/vino max di vino lt. “Carema” 70% 5.600 “Carema” riserva 70% 5.600 Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritt o alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferi re al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza mesi di rovere o castagno mesi “Carema” 24 12 1° novembre successivo alla vendemmia “Carema” riserva 36 12 1° novembre successivo alla vendemmia E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Tipologia Data “Carema” 1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia “Carema” riserva 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia
Art. 3