Carema
Carema DOC (Piemonte) a colpo d’occhio: 2 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Carema Riserva. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, invecchiamento, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quanto deve invecchiare il vino Carema?
Per la tipologia Carema, il disciplinare riporta almeno 24 mesi di invecchiamento. Altre tipologie possono avere requisiti diversi: consulta le regole dettagliate qui sotto.
Quando può essere messo in commercio il vino Carema?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Carema
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Carema Riserva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
art. 3 e nella frazione di Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1). 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: Vini resa produzione uva/vino max di vino lt. “Carema” 70% 5.600 “Carema” riserva 70% 5.600 Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritt o alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferi re al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza mesi di rovere o castagno mesi “Carema” 24 12 1° novembre successivo alla vendemmia “Carema” riserva 36 12 1° novembre successivo alla vendemmia E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Tipologia Data “Carema” 1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia “Carema” riserva 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia
Art. 3