Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba DOC (Marche) a colpo d’occhio: 3 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba Passito e Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba Superiore. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quando può essere messo in commercio il vino Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba Passito
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba Superiore
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
Articolo 3 Zona di produzione La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
Art. 3