Valtellina rosso o rosso di Valtellina
Valtellina rosso o rosso di Valtellina DOC (Lombardia) a colpo d’occhio: 1 tipologia registrata, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Il disciplinare indica, tra i vitigni, Nebbiolo. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, affinamento minimo, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Questa denominazione non ha abbastanza tipologie strutturate da confrontare.
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quando può essere messo in commercio il vino Valtellina rosso o rosso di Valtellina?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Valtellina rosso o rosso di Valtellina
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Valtellina Rosso” o “Rosso di Valtellina” comprende: in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendi i vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art. 3