Freisa di Chieri
Freisa di Chieri DOC (Piemonte) a colpo d’occhio: 5 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Freisa di Chieri Dolce e Freisa di Chieri Frizzante. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, affinamento minimo, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quando può essere messo in commercio il vino Freisa di Chieri?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Freisa di Chieri Dolce
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Freisa di Chieri Frizzante
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Freisa di Chieri Secco
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Freisa di Chieri Spumante
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Freisa di Chieri Superiore
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinar e dei seguenti comuni in Provincia di Torino: Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri, Comune di Torino limitatamen te alla Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero, Regione Villa della Regina.
Art. 3