DOC · Campania

Falerno del Massico

Falerno del Massico DOC (Campania) a colpo d’occhio: 5 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Bianco e Primitivo. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, invecchiamento, immissione in commercio per le tipologie interessate.

✓ Verificata· settembre 2026

Disciplinare in sintesi

Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.

RegioneCampaniaProvinciaCaserta
TipologieBianco, Primitivo, Primitivo riserva o vecchio, Rosso, Rosso Riserva
Vitigni / uvaggioVariabili per tipologia: vedi il confronto sottostante
Resa uva10 t/haProduzione max—
Densità minima3500 ceppi/haAlcol minimo12% vol
Affinamento12 mesiLegno minimo—
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ParametroBiancoPrimitivoΔ vs A
Colorebiancorosso—
VitigniFalanghina min 85%Aglianico, Barbera, PIEDIROSSO, PRIMITIVO min 85%—
Resa uva10 t/ha10 t/ha0 t/ha (0%)
Produzione max———
Densità minima3500 ceppi/ha3500 ceppi/ha0 ceppi/ha (0%)
Affinamento—12 mesi—
Legno minimo———
Alcol minimo12% vol13% vol+1% vol (+8,3%)
Acidità minima5 g/l4,5 g/l-0,5 g/l (-10%)
Estratto minimo15 g/l23 g/l+8 g/l (+53,3%)
Immissione—annata + 2 anni—
ABiancoBPrimitivo
Colore
Abianco
Brosso
Δ vs A—
Vitigni
AFalanghina min 85%
BAglianico, Barbera, PIEDIROSSO, PRIMITIVO min 85%
Δ vs A—
Resa uva
A10 t/ha
B10 t/ha
Δ vs A0 t/ha (0%)
Produzione max
A—
B—
Δ vs A—
Densità minima
A3500 ceppi/ha
B3500 ceppi/ha
Δ vs A0 ceppi/ha (0%)
Affinamento
A—
B12 mesi
Δ vs A—
Legno minimo
A—
B—
Δ vs A—
Alcol minimo
A12% vol
B13% vol
Δ vs A+1% vol (+8,3%)
Acidità minima
A5 g/l
B4,5 g/l
Δ vs A-0,5 g/l (-10%)
Estratto minimo
A15 g/l
B23 g/l
Δ vs A+8 g/l (+53,3%)
Immissione
A—
Bannata + 2 anni
Δ vs A—
STRUMENTI

Calcolatori della denominazione

Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.

Apri i calcolatori →

Domande comuni

Quanto deve invecchiare il vino Falerno del Massico?

Per la tipologia Primitivo, il disciplinare riporta almeno 12 mesi di invecchiamento. Altre tipologie possono avere requisiti diversi: consulta le regole dettagliate qui sotto.

Quando può essere messo in commercio il vino Falerno del Massico?

L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.

DATI TECNICI

Dati strutturati per tipologia

Fonte disciplinare · dettaglio espandibile

Dati per tipologia

Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.

Bianco
UvaggioFalanghina min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia10 t/ha3500 ceppi/ha11,5%Terreni di buona esposizione, asciutti e permeabili; forme espanse escluse.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona Art. 3

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
bianco paglierino con riflessi verdognoli12% vol5 g/l15 g/l
Primitivo
UvaggioAglianico, Barbera, PIEDIROSSO, PRIMITIVO min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia10 t/ha3500 ceppi/ha12,5%Terreni di buona esposizione, asciutti e permeabili; forme espanse escluse.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona Art. 3

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento12 mesi——
Totale minimo 12 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 12 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino intenso; granata con invecchiamento13% vol4,5 g/l23 g/l
Primitivo riserva o vecchio
UvaggioAglianico, Barbera, PIEDIROSSO, PRIMITIVO min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia10 t/ha3500 ceppi/ha12,5%Terreni di buona esposizione, asciutti e permeabili; forme espanse escluse.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona Art. 3

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento24 mesi12 mesi—
Totale minimo 24 mesi: 12 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 12 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino intenso; granata con invecchiamento13% vol4,5 g/l23 g/l
Rosso
UvaggioAglianico min 60%, PIEDIROSSO max 40%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia10 t/ha3500 ceppi/ha12%Terreni di buona esposizione, asciutti e permeabili; forme espanse escluse.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona Art. 3

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento12 mesi——
Totale minimo 12 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 12 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino intenso; granata con invecchiamento12,5% vol4,5 g/l20 g/l
Rosso Riserva
UvaggioAglianico min 60%, PIEDIROSSO max 40%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia10 t/ha3500 ceppi/ha12%Terreni di buona esposizione, asciutti e permeabili; forme espanse escluse.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona Art. 3

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento24 mesi12 mesi—
Totale minimo 24 mesi: 12 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 12 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino intenso; granata con invecchiamento12,5% vol4,5 g/l20 g/l

Comuni / territorio ammesso

Zona di produzione Falerno del Massico

Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amminist rativo dei Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in Provincia di Caserta. Tale zona è così delimitata: Lato est-sudest: da Ciamprisco in comune di Carinola si segue il corso del vecchio Savone verso sud sino alla provinciale che da Cappella Reale va a Falciano del Massico. Si segue questa provinciale verso nord - nordovest sino a raggiungere il corso del nuovo Savone. Se ne segue l’alveo sino alla ferrovia Roma - Napoli. Si segue questa verso sud fino alla stazione di Falciano-Mondragone. Si segue la strada che congiunge detta stazione con Mondragone sino all’incrocio di questa strada provinciale con il corso del nuovo Savone. Procede in direzione sud -ovest lungo la strada di bonifica che affianca la scarpata sinistra del torrente Savone sino all’incrocio della strada vicinale Savonesi; vi si immette e la segue in direzione sud, costeggiando il lasto est della masseria Savonesi sino a raggiungere la scarpata destra del canale Cristallina; segue il corso dello stesso in direzione sud-ovest; passa lungo il fosso Recinto in direzione sud-est, raggiunge l’idrovora Mezzasette, indi la scarpata destra del canale Agnena e la segue in direzione ovest, sud -ovest attraversando la strada statale n. 7 quater Domiziana al km. 23,000 fino a raggiungere la strada consortile Foce Morta a m. 260 circa dal mare. Lato ovest: percorre la detta strada consortile Foce Morta in direzione nord, nord -ovest per tutta la sua lunghezza e prosegue, nella stessa direzione, seguendo la congiungente ch e porta sulla strada consortile Stercolelle, segue quest’ultima e s’immette sulla strada che costeggia la scarpata sinistra del torrente Savone a m. 200 circa dal mare; infine risale su questa in direzione est, nord-est sino a raggiungere la strada statale n. 7 quater Domiziana al km. 19,750. Si segue poi la statale Domiziana verso nord fino al km. 13,300, quindi il viottolo che dalla Domiziana si stacca per raggiungere la masseria Santoracco; si procede verso nord e si scavalca il rio San Limato e si raggiunge il canale d’Auria. Da qui lungo il viottolo che porta alla masseria La Calce si raggiunge il canale circondariale delle Acque Medie che segue fino alla strada degli Schiavi in località La Tabaccola; segue con direzione nord, nord -ovest il canale circ ondariale fino a raggiungere il canale Trenta Palmi che segue verso nord, fino alla Domiziana al km 1,400. Segue la Domiziana fino all’innesto con la via Appia. Lato nord: dalla via Appia fino al canale delle Acque Basse al km. 160,800. Da qui fino al co llettore di Maiano e fino alla strada di Maiano di Sotto ed all’incrocio con il canale di Minturno. Gira a nord per la quota 19 in modo da includere le zone di Cardici e della masseria Prete, quindi gira verso sud per ricongiungersi con la strada nazionale n. 430 per Cassino. Segue quindi questa strada fino al confine nord -ovest del comune di Sessa Aurunca.

Art. 3

Fonte ufficiale

Disciplinare ufficiale · Falerno del Massico