DOC · Umbria

Todi

Todi DOC (Umbria) a colpo d’occhio: 10 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Todi bianco e Todi Grechetto. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, invecchiamento per le tipologie interessate.

✓ Verificata· settembre 2026

Disciplinare in sintesi

Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.

RegioneUmbriaProvinciaPerugia
TipologieTodi bianco, Todi Grechetto, Todi Grechetto passito, Todi Grechetto superiore, Todi Merlot, Todi Merlot superiore, Todi rosso, Todi rosso superiore, Todi Sangiovese, Todi Sangiovese superiore
Vitigni / uvaggioVariabili per tipologia: vedi il confronto sottostante
Resa uva12 t/haProduzione max—
Densità minima3300 ceppi/haAlcol minimo11,5% vol
Affinamento10 mesiLegno minimo—
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ParametroTodi biancoTodi GrechettoΔ vs A
Colorebiancogiallo paglierino con riflessi dorati—
VitigniGrechetto 50–100%Grechetto 85–100%—
Resa uva12 t/ha10 t/ha-2 t/ha (-16,7%)
Produzione max———
Densità minima3300 ceppi/ha3300 ceppi/ha0 ceppi/ha (0%)
Affinamento———
Legno minimo———
Alcol minimo11,5% vol12% vol+0,5% vol (+4,3%)
Acidità minima4,5 g/l4,5 g/l0 g/l (0%)
Estratto minimo16 g/l16 g/l0 g/l (0%)
Immissione———
ATodi biancoBTodi Grechetto
Colore
Abianco
Bgiallo paglierino con riflessi dorati
Δ vs A—
Vitigni
AGrechetto 50–100%
BGrechetto 85–100%
Δ vs A—
Resa uva
A12 t/ha
B10 t/ha
Δ vs A-2 t/ha (-16,7%)
Produzione max
A—
B—
Δ vs A—
Densità minima
A3300 ceppi/ha
B3300 ceppi/ha
Δ vs A0 ceppi/ha (0%)
Affinamento
A—
B—
Δ vs A—
Legno minimo
A—
B—
Δ vs A—
Alcol minimo
A11,5% vol
B12% vol
Δ vs A+0,5% vol (+4,3%)
Acidità minima
A4,5 g/l
B4,5 g/l
Δ vs A0 g/l (0%)
Estratto minimo
A16 g/l
B16 g/l
Δ vs A0 g/l (0%)
Immissione
A—
B—
Δ vs A—
STRUMENTI

Calcolatori della denominazione

Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.

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Domande comuni

Quanto deve invecchiare il vino Todi?

Per la tipologia Todi Merlot, il disciplinare riporta almeno 12 mesi di invecchiamento. Altre tipologie possono avere requisiti diversi: consulta le regole dettagliate qui sotto.

DATI TECNICI

Dati strutturati per tipologia

Fonte disciplinare · dettaglio espandibile

Dati per tipologia

Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.

Todi bianco
UvaggioGrechetto 50–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale12 t/ha3300 ceppi/ha11%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino11,5% vol4,5 g/l16 g/l
Todi Grechetto
UvaggioGrechetto 85–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale10 t/ha3300 ceppi/ha11,5%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino con riflessi dorati12% vol4,5 g/l16 g/l
Todi Grechetto passito
UvaggioGrechetto 85–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale10 t/ha3300 ceppi/ha11,5%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione40%—Appassimento sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale/condizionata senza riscaldamento

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
maturazione10 mesi——
Totale minimo 10 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 10 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo dorato, tendente all’ambrato16% vol4,5 g/l20 g/l
Todi Grechetto superiore
UvaggioGrechetto 85–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale9 t/ha3300 ceppi/ha12%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
maturazione5 mesi——
Totale minimo 5 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 5 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino con riflessi dorati12,5% vol4,5 g/l18 g/l
Todi Merlot
UvaggioMerlot 85–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale10 t/ha3300 ceppi/ha11,5%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento12 mesi——
Totale minimo 12 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 12 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino con riflessi violacei se giovane12% vol4,5 g/l20 g/l
Todi Merlot superiore
UvaggioMerlot 85–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale9 t/ha3300 ceppi/ha12%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento18 mesi——
Totale minimo 18 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 18 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento12,5% vol4,5 g/l23 g/l
Todi rosso
UvaggioSangiovese 50–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale12 t/ha3300 ceppi/ha11,5%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino, vivace, più o meno intenso12% vol4,5 g/l20 g/l
Todi rosso superiore
UvaggioSangiovese 50–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale10,8 t/ha3300 ceppi/ha12%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento12 mesi——
Totale minimo 12 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 12 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino, vivace, più o meno intenso12,5% vol4,5 g/l23 g/l
Todi Sangiovese
UvaggioSangiovese 85–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale10 t/ha3300 ceppi/ha11,5%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento12 mesi——
Totale minimo 12 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 12 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino con riflessi violacei se giovane12% vol4,5 g/l20 g/l
Todi Sangiovese superiore
UvaggioSangiovese 85–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale9 t/ha3300 ceppi/ha12%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Pratiche enologiche tradizionali della zona

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
invecchiamento18 mesi——
Totale minimo 18 mesi: 0 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 18 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento12,5% vol4,5 g/l23 g/l

Comuni / territorio ammesso

Zona di produzione Todi

articolo 3 in ragione delle peculiarità amb ientali, geografiche e naturali nonché dei fattori umani e delle tradizioni specifiche dell’area medesima, che saranno precisate nel successivo art. 9. Tale limitazione trova altresì ragione nella circostanza che la zona di produzione sopra specificata insiste nel più ampio areale della preesistente D.O.C. “Colli Martani”, rispetto alla quale i prodotti a D.O.C. “Todi” da sempre si sono distinti per tipicità e omogeneità e per la diretta connessione alle condizioni ambientali e ai fattori umani di tale spe cifica area. Tale tipicità e specificità sono state riconosciute già prima del riconoscimento della D.O.C. “Todi” infatti, nel preesistente Disciplinare di Produzione della D.O.C. “Colli Martani”, era stata riservata la sottodenominazione “di Todi” al vino Grechetto Colli Martani ottenuto da uve raccolte e vinificate esclusivamente nel Comune di Todi. Nella definizione della zona di produzione di cui al precedente articolo 3 si è estesa l’ area di produzione ad altri tre Comuni che sono, tra quelli limitrof i a Todi, gli unici assimilabili (per peculiarità ambientali, geografiche e naturali, per i fattori umani e le tradizioni specifiche) all’area medesima, come descritto nel successivo art.9. 2. In conformità con l’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009: le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nella medesima zona di produzione della D.O.C. “Todi”. Tale limitazione è posta a tutela delle modalità operative tipiche e tradizionali della zona, ivi consolidate in una filiera tradizionalmente collocat a per intero nella medesima area, senza necessità di trasporti del vino precedenti l’imbottigliamento e conseguenti ulteriori trattamenti enologici, con dirette conseguenze sulla qualità e tipicità del prodotto finale. La localizzazione di tutte le opera zioni di filiera nella zona di produzione delimitata nell’art. 3 garantisce la massima garanzia di origine e consente la massima efficacia dei controlli, a tutela della trasparenza e tracciabilità delle produzioni, e dunque a presidio di elementi reputazio nali essenziali per vini con caratteristiche di pregio. 3. In conformità con l’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009: in deroga ai punti 1 e 2, è previsto il rilascio di autorizzazioni individuali per le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento fuori zona , e comunque nell’ambito territoriale dei Comuni confinanti con la predetta zona di produzione delimitata nell’articolo 3, a soggetti che: - da più di un decennio dalla data di adozione del presente disciplinare producono vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare, utilizzando uve provenienti dalla medesima zona ed effettuando una o più delle operazioni di appassimento delle uve, vinificazione e imbottigliamento fuori dalla zona medesima. L’autorizzazione individuale è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e f orestali, previo parere della Regione Umbria, alle imprese conduttrici di vigneti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, a condizione che l’impresa interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare: - la conduzione dei vigneti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 da almeno 10 anni antecedenti all’entrata in vigore del presente disciplinare; - l’espletamento, nello stabilimento per cui è richiesta l’autorizzazione, delle predette pratiche da almeno 10 anni precedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 5. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino “Todi”, ad esclusione della tipologia “Todi” Grechetto passito. Qualora tale resa su peri detto limite percentuale, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Todi”; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell’uva in vino pe r la tipologia “Todi” Grechetto p assito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve allo stato fresco. 6. Ad esclusione d ella tipologia “Todi” Grechetto passito , è consentito l’arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destin ati alla produzione dei vini DOC “Todi” alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Ad esclusione della pred etta tipologia “Todi” Grechetto p assito, è ammessa la pratica della dolcificazione. 7. Il vino “Todi” rosso superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. 8. I vini “Todi” Sangiovese e “Todi” Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione “Superiore” devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi. 9. Il vino “Todi” Grechetto superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazion e di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. 10. Il vino “Todi” Grechetto “Passito” deve essere ottenuto mediante l’appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizioname nto che, in ogni caso, escludano il riscaldamento. Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia.

Art. 3

Fonte ufficiale

Disciplinare ufficiale · Todi