Todi
Todi DOC (Umbria) a colpo d’occhio: 10 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Todi bianco e Todi Grechetto. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, invecchiamento per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quanto deve invecchiare il vino Todi?
Per la tipologia Todi Merlot, il disciplinare riporta almeno 12 mesi di invecchiamento. Altre tipologie possono avere requisiti diversi: consulta le regole dettagliate qui sotto.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Todi bianco
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Todi Grechetto
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Todi Grechetto passito
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Todi Grechetto superiore
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Todi Merlot
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Todi Merlot superiore
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Todi rosso
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Todi rosso superiore
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Todi Sangiovese
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Todi Sangiovese superiore
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
articolo 3 in ragione delle peculiarità amb ientali, geografiche e naturali nonché dei fattori umani e delle tradizioni specifiche dell’area medesima, che saranno precisate nel successivo art. 9. Tale limitazione trova altresì ragione nella circostanza che la zona di produzione sopra specificata insiste nel più ampio areale della preesistente D.O.C. “Colli Martani”, rispetto alla quale i prodotti a D.O.C. “Todi” da sempre si sono distinti per tipicità e omogeneità e per la diretta connessione alle condizioni ambientali e ai fattori umani di tale spe cifica area. Tale tipicità e specificità sono state riconosciute già prima del riconoscimento della D.O.C. “Todi” infatti, nel preesistente Disciplinare di Produzione della D.O.C. “Colli Martani”, era stata riservata la sottodenominazione “di Todi” al vino Grechetto Colli Martani ottenuto da uve raccolte e vinificate esclusivamente nel Comune di Todi. Nella definizione della zona di produzione di cui al precedente articolo 3 si è estesa l’ area di produzione ad altri tre Comuni che sono, tra quelli limitrof i a Todi, gli unici assimilabili (per peculiarità ambientali, geografiche e naturali, per i fattori umani e le tradizioni specifiche) all’area medesima, come descritto nel successivo art.9. 2. In conformità con l’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009: le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nella medesima zona di produzione della D.O.C. “Todi”. Tale limitazione è posta a tutela delle modalità operative tipiche e tradizionali della zona, ivi consolidate in una filiera tradizionalmente collocat a per intero nella medesima area, senza necessità di trasporti del vino precedenti l’imbottigliamento e conseguenti ulteriori trattamenti enologici, con dirette conseguenze sulla qualità e tipicità del prodotto finale. La localizzazione di tutte le opera zioni di filiera nella zona di produzione delimitata nell’art. 3 garantisce la massima garanzia di origine e consente la massima efficacia dei controlli, a tutela della trasparenza e tracciabilità delle produzioni, e dunque a presidio di elementi reputazio nali essenziali per vini con caratteristiche di pregio. 3. In conformità con l’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009: in deroga ai punti 1 e 2, è previsto il rilascio di autorizzazioni individuali per le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento fuori zona , e comunque nell’ambito territoriale dei Comuni confinanti con la predetta zona di produzione delimitata nell’articolo 3, a soggetti che: - da più di un decennio dalla data di adozione del presente disciplinare producono vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare, utilizzando uve provenienti dalla medesima zona ed effettuando una o più delle operazioni di appassimento delle uve, vinificazione e imbottigliamento fuori dalla zona medesima. L’autorizzazione individuale è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e f orestali, previo parere della Regione Umbria, alle imprese conduttrici di vigneti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, a condizione che l’impresa interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare: - la conduzione dei vigneti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 da almeno 10 anni antecedenti all’entrata in vigore del presente disciplinare; - l’espletamento, nello stabilimento per cui è richiesta l’autorizzazione, delle predette pratiche da almeno 10 anni precedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 5. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino “Todi”, ad esclusione della tipologia “Todi” Grechetto passito. Qualora tale resa su peri detto limite percentuale, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Todi”; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell’uva in vino pe r la tipologia “Todi” Grechetto p assito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve allo stato fresco. 6. Ad esclusione d ella tipologia “Todi” Grechetto passito , è consentito l’arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destin ati alla produzione dei vini DOC “Todi” alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Ad esclusione della pred etta tipologia “Todi” Grechetto p assito, è ammessa la pratica della dolcificazione. 7. Il vino “Todi” rosso superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. 8. I vini “Todi” Sangiovese e “Todi” Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione “Superiore” devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi. 9. Il vino “Todi” Grechetto superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazion e di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia. 10. Il vino “Todi” Grechetto “Passito” deve essere ottenuto mediante l’appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizioname nto che, in ogni caso, escludano il riscaldamento. Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia.
Art. 3