DOC · Toscana

Rosso di Montepulciano

Rosso di Montepulciano DOC (Toscana) a colpo d’occhio: 1 tipologia registrata, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, immissione in commercio per le tipologie interessate.

✓ Verificata· settembre 2026

Disciplinare in sintesi

Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.

RegioneToscanaProvinciaSiena
TipologieRosso di Montepulciano
Vitigni / uvaggioVariabili per tipologia: vedi il confronto sottostante
Resa uva10 t/haProduzione max70 hl/ha
Densità minima3330 ceppi/haAlcol minimo11,5% vol
Affinamento—Legno minimo—
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STRUMENTI

Calcolatori della denominazione

Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.

Apri i calcolatori →

Domande comuni

Quando può essere messo in commercio il vino Rosso di Montepulciano?

L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.

DATI TECNICI

Dati strutturati per tipologia

Fonte disciplinare · dettaglio espandibile

Dati per tipologia

Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.

Rosso di Montepulciano
UvaggioSangiovese min 70%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia10 t/ha3330 ceppi/ha11%—

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%70 hl/haPratiche enologiche leali e costanti.

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
immissione_al_consumo———

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso rubino11,5% vol4,5 g/l21 g/l

Comuni / territorio ammesso

Zona di produzione Rosso di Montepulciano

Articolo 3 (Zona di produzione uve) 3.1 La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere "Confine", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano, fraz ione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza. 3.2 I vigneti iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” sono utilizzabili anche per produrre vini DOC “Vin Santo di Montepulciano” alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 3

Fonte ufficiale

Disciplinare ufficiale · Rosso di Montepulciano