Moscadello di Montalcino
Moscadello di Montalcino DOC (Toscana) a colpo d’occhio: 3 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Moscadello di Montalcino Frizzante e Moscadello di Montalcino Tranquillo. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, affinamento minimo, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quando può essere messo in commercio il vino Moscadello di Montalcino?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Moscadello di Montalcino Frizzante
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Moscadello di Montalcino Tranquillo
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Moscadello di Montalcino Vendemmia Tardiva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
Articolo 3 (Zona di produzione delle uve) 2 3.1 La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC Moscadello di Montalcino, comprende parte del Comune di Montalcino ed è così delimitata: Partendo dalla confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate, prosegue in direzione SE incrociando la strada vicinale di Vodice nel punto quotato 152.0 e coincidendo con il percorso curviforme del letto dello stesso torrente, ad eccezione d i 4 aree dove tale confine “spancia” a ovest dal corso del torrente, in quest’ultimo tratto il confine si mantiene alla quota di circa 150 slm e rimane circa parallelo al tratto di Strada Statale Cassia. A circa 250 m di distanza dai P. Canapaccia (in dir ezione NNE) e P. Galluzzo (in direzione NNW), a quota 157.0 slm, a 60 metri circa dal punto quotato 157.0, il confine lasica il letto del Torrente Serlate cambiando direzione e dirigendosi verso ENE seguendo, questa volta, il corso di un fosso minore (sigl a da database della Regione Toscana GID 195830; IDRETLR79 TS21273) che ha origine immediatamente ad ovest della viabilità che collega Pod. Finestrina con Pod. Laugnano; risalendo fino al punto di nascita dello stesso fosso e fino alla quota di 207.0 slm ed arrivando a incontrarsi con la strada vicinale di casale che collega P. Finestrina a P. Laugnano in direzione N. Qui il confine curva con un angolo di circa 90° e segue parallelamente la strada, nel lato W, in direzione NNE per circa 110 m fino a pochi metri prima del punto quotato 239.4 slm dove compie nuovamente un angolo di circa 90° in direzione E; il confine prosegue in quest’ultima direzione per circa 250 m e scende in direzione ESE lungo un fosso minore (impluvio naturale con sbocco nel torrente Serlate siglato nel database della Regione Toscana GID 195804; IDRETLR79 TS21183) fino alla quota di 180 msl. Seguendo a questo punto l’andamento altimetrico in direzione NNE si arriva a livello di un altro fosso minore (con origine immediatamente ad est di Pod Laugnano e sigla Regione Toscana GID 195563; IDRETLR79 TS21025), per poi proseguire lungo il medesimo corso d’acqua fino alla confluenza con il Torrente Serlate. Da questo punto di confluenza, il confine segue il letto del Torrente Serlate in direzio ne NNE fino al punto di quota 166.6 dove confluisce un fosso minore (origine da Loc. Podernuovo e sviluppo verso ovest, sigla Regione Toscana GID 195483; IDRETLR79 TS20950); il limite territoriale in oggetto segue tale fosso per circa 500 m in direzione E, per poi svoltare di circa 90° in direzione sud e risalire il versante boscato di una collina sul cui crinale si individua P. La Casella, seguendo, da metà versante in poi, il confine tra la zona boscata e l’area coltivabile. Raggiunto il crinale, e quind i anche la strada che porta da P. La Casella a Loc. Podernuovo, il confine prosegue verso P.Torre parallelo alla viabilità, con traslazione di 40 m verso SE rispetto alla strada e coincidendo invece con il tracciato stradale di cui sopra dopo la curva di c irca 90° in direzione SE. Da P.Torre il confine prosegue per circa 140 m lungo la strada Comunale Vergelle che va da quest’ultimo a Podere Vigna, sempre in direzione SSE, tra i punti quotati 322.6 e 319.5. Immediatamente a monte del Podere Vigna, nel punt o a quota 319.5 msl, il confine scende il dolce versante adibito a coltivazione fino ad intercettare la Strada Provinciale Traversa dei Monti (N. 14) alla quota di 260 msl. Il confine coincide con questa strada per circa 50m in direzione NNE e gira ad ang olo retto nuovamente in direzione SE incrociando la linea ferroviaria Asciano -Monte Antico e raggiungendo il Torrente Asso. Il limite territoriale in oggetto a questo punto prosegue coincidendo con il letto del Torrente Asso, in direzione NE, fino a raggiu ngere la confluenza con il Fosso Banditelli nel punto quotato 241.5 msl. Il confine, sempre in direzione NE, coincide con quest’ultimo fosso per circa 300 m, dopo dei quali, risale il versante in direzione SSE fino quota 356.1 slm intersecando la strada c he conduce da P. Mirabello a P. Mirabellaccio. Da questo punto il confine prosegue in direzione S per 580 m fino alla confluenza del Fosso della Pagaccina con Fosso Borgasso nel punto quotato 258.7. Da qui, proseguendo in senso orario, la zona di produzio ne coincide con il confine tra il territorio amministrativo del Comune di Montalcino e quello dei seguenti Comuni: San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Murlo e Buonconvento, fino a 3 ricongiungersi in cor rispondenza della confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate.
Art. 3