Monteregio di Massa Marittima
Monteregio di Massa Marittima DOC (Toscana) a colpo d’occhio: 16 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Il disciplinare indica, tra i vitigni, TREBBIANO TOSCANO e VERMENTINO. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, affinamento minimo, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quando può essere messo in commercio il vino Monteregio di Massa Marittima?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Monteregio di Massa Marittima Bianco
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Novello
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Rosato
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Rosso
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Rosso riserva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Sangiovese
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Sangiovese novello
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Sangiovese riserva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Sangiovese rosato
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Syrah
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Vermentino
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Vin Santo
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Vin Santo Occhio di Pernice
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Vin Santo Occhio di Pernice Riserva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Vin Santo Riserva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Monteregio di Massa Marittima Viognier
Viticoltura
Vinificazione
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
articolo 3 o, in alterna tiva, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. 4. Nella vinificazione delle uve per il vino a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» Rosato, l’eventuale contatto del mosto con le parti solide deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui all'articolo 6. 5. La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: Tipologia «Monteregio di Massa Marittima» DOC Resa uva/vino (%) Produzione massima di vino (hl/ettaro) «Monteregio di Massa Marittima» Bianco 70 77 «Monteregio di Massa Marittima» Rosso 70 70 «Monteregio di Massa Marittima» Rosso Riserva 70 70 «Monteregio di Massa Marittima» Novello 70 70 «Monteregio di Massa Marittima» Sangiovese 70 70 «Monteregio di Massa Marittima» Sangiovese Novello 70 70 «Monteregio di Massa Marittima» Sangiovese Riserva 70 70 «Monteregio di Massa Marittima» Syrah 70 70 «Monteregio di Massa Marittima» Rosato 65 65 «Monteregio di Massa Marittima» Sangiovese Rosato 65 65 «Monteregio di Massa Marittima» Vermentino 65 71,5 «Monteregio di Massa Marittima» Viognier 65 71,5 «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo 35 dell’uva fresca 38,5 «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo riserva 35 dell’uva 38,5 6 fresca «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo occhio di pernice 35 dell’uva fresca 35 «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo occhio di pernice Riserva 35 dell’uva fresca 35 6. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75%, il 70% per le tipologie Rosato, Vermentino e Viognier e 38% per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice (anche nelle tipologie riserva), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. 7. I vi ni a Denominazione di Origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» Rosso e «Monteregio di Massa Marittima» Sangiovese, immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,00 % vol., dopo un periodo di invecchiamento obbliga torio di minimo due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in bottiglia, possono portare in etichetta la menzione “riserva”. 8. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 9. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» Rosso e «Monteregio di Massa Marittima» Sangiovese, imbottigliati entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, possono essere designati in etichetta con il termine novello purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino. 10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo e «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo Occhio di Pernice, (anche con la menzione riserva) prevede quanto segue: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e l’appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee E’ ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva dev e raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%. La conservazione e l’invecchiamento delle tipologie «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri. L’immissione al consumo del «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. L’immissione al consumo del «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. L’immissione al consumo del «Monteregio di Massa Marittima» Vin Santo riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.
Art. 3