DOC · Calabria

Greco di Bianco

Greco di Bianco DOC (Calabria) a colpo d’occhio: 1 tipologia registrata, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, immissione in commercio per le tipologie interessate.

✓ Verificata· settembre 2026

Disciplinare in sintesi

Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.

RegioneCalabriaProvinciaReggio Calabria
TipologieBianco Passito
Vitigni / uvaggioVariabili per tipologia: vedi il confronto sottostante
Resa uva10 t/haProduzione max—
Densità minima—Alcol minimo17% vol
Affinamento—Legno minimo—
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STRUMENTI

Calcolatori della denominazione

Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.

Apri i calcolatori →

Domande comuni

Quando può essere messo in commercio il vino Greco di Bianco?

L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.

DATI TECNICI

Dati strutturati per tipologia

Fonte disciplinare · dettaglio espandibile

Dati per tipologia

Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.

Bianco Passito
UvaggioGRECO BIANCO 95–100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
generale10 t/ha—13%Uve appassite su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata; riduzione di peso fino al 35%.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione45%—Pigiatura e torchiatura dopo appassimento; pratiche enologiche leali e costanti.

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
immissione al consumo———

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati17% vol6 g/l30 g/l

Comuni / territorio ammesso

Zona di produzione Greco di Bianco

Articolo 3 Zona di produzione Le uve destinate alla produzione d el vino a DOC “Greco di Bianco” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte nel comune di Casignana tutti nella provincia di Reggio Calabria. Tale zona è così delimitata: in prossimità della stazione ferroviaria d i Ferruzzano, il limite segue il confine del comune di Bianco in direzione ovest prima e nord poi fino a raggiungere la quota 162; da qui continua per la strada comunale Crocefisso, attraversa il vallone Crivina ed entra nel comune di Casignana, quindi pas sa per le quote 142, 145, 140, fino a raggiungere la quota 180 che rappresenta il punto di incrocio con la mulattiera Serro Matteo; da detto incrocio scende per le quote 176, 80, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro Matteo e toccando la sponda destra della fiumara Buonamico. 2 Da detto punto fiancheggia sulla destra della fiumara Buonamico fino alla foce sul mare Jonio. Segue la costa in direzione sud fino ad incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto sul confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 3

Fonte ufficiale

Disciplinare ufficiale · Greco di Bianco