DOC · Campania

Falanghina del Sannio

Falanghina del Sannio DOC (Campania) a colpo d’occhio: 6 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Tra le tipologie figurano Falanghina del Sannio Passito e Falanghina del Sannio Spumante. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, immissione in commercio per le tipologie interessate.

✓ Verificata· settembre 2026

Disciplinare in sintesi

Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.

RegioneCampaniaProvinciaBenevento, Caserta
TipologieFalanghina del Sannio, Falanghina del Sannio Passito, Falanghina del Sannio Spumante, Falanghina del Sannio Spumante di Qualità, Falanghina del Sannio Spumante di Qualità Metodo Classico, Falanghina del Sannio Vendemmia Tardiva
Vitigni / uvaggioVariabili per tipologia: vedi il confronto sottostante
Resa uva12 t/haProduzione max—
Densità minima2500 ceppi/haAlcol minimo11% vol
Affinamento—Legno minimo—
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ParametroFalanghina del SannioFalanghina del Sannio PassitoΔ vs A
Colorebiancobianco—
VitigniFalanghina min 85%Falanghina min 85%—
Resa uva12 t/ha12 t/ha0 t/ha (0%)
Produzione max———
Densità minima2500 ceppi/ha2500 ceppi/ha0 ceppi/ha (0%)
Affinamento———
Legno minimo———
Alcol minimo11% vol16% vol+5% vol (+45,5%)
Acidità minima5 g/l4,5 g/l-0,5 g/l (-10%)
Estratto minimo15 g/l22 g/l+7 g/l (+46,7%)
Immissione—annata + 1 anni—
AFalanghina del SannioBFalanghina del Sannio Passito
Colore
Abianco
Bbianco
Δ vs A—
Vitigni
AFalanghina min 85%
BFalanghina min 85%
Δ vs A—
Resa uva
A12 t/ha
B12 t/ha
Δ vs A0 t/ha (0%)
Produzione max
A—
B—
Δ vs A—
Densità minima
A2500 ceppi/ha
B2500 ceppi/ha
Δ vs A0 ceppi/ha (0%)
Affinamento
A—
B—
Δ vs A—
Legno minimo
A—
B—
Δ vs A—
Alcol minimo
A11% vol
B16% vol
Δ vs A+5% vol (+45,5%)
Acidità minima
A5 g/l
B4,5 g/l
Δ vs A-0,5 g/l (-10%)
Estratto minimo
A15 g/l
B22 g/l
Δ vs A+7 g/l (+46,7%)
Immissione
A—
Bannata + 1 anni
Δ vs A—
STRUMENTI

Calcolatori della denominazione

Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.

Apri i calcolatori →

Domande comuni

Quando può essere messo in commercio il vino Falanghina del Sannio?

L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.

DATI TECNICI

Dati strutturati per tipologia

Fonte disciplinare · dettaglio espandibile

Dati per tipologia

Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.

Falanghina del Sannio
UvaggioFalanghina min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia12 t/ha2500 ceppi/ha10,5%Senza specificazione di sottozona.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Provincia di Benevento; per le sottozone, comuni compresi nella relativa sottozona

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino11% vol5 g/l15 g/l
Falanghina del Sannio Passito
UvaggioFalanghina min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia12 t/ha2500 ceppi/ha16%Senza specificazione di sottozona.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione40%—Appassimento sulle piante o dopo la raccolta; vietata aggiunta di mosti concentrati o MCR.

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
immissione———

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo dorato più o meno intenso tendente all’ambrato16% vol4,5 g/l22 g/l
Falanghina del Sannio Spumante
UvaggioFalanghina min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia12 t/ha2500 ceppi/ha9,5%Senza specificazione di sottozona.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Rifermentazione in autoclave.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati11,5% vol5 g/l16 g/l
Falanghina del Sannio Spumante di Qualità
UvaggioFalanghina min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia12 t/ha2500 ceppi/ha9,5%Senza specificazione di sottozona.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Rifermentazione in autoclave.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati11,5% vol5 g/l16 g/l
Falanghina del Sannio Spumante di Qualità Metodo Classico
UvaggioFalanghina min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia12 t/ha2500 ceppi/ha9,5%Senza specificazione di sottozona.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione70%—Rifermentazione tradizionale in bottiglia; permanenza sui lieviti almeno 12 mesi dal 15 novembre dell’anno di produzione.

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
sui_lieviti——12 mesi lieviti

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi dorati11,5% vol5 g/l18 g/l
Falanghina del Sannio Vendemmia Tardiva
UvaggioFalanghina min 85%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
tipologia9 t/ha2500 ceppi/ha12,5%Senza specificazione di sottozona.

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
vinificazione65%—Provincia di Benevento; per le sottozone, relativa area

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
giallo paglierino più o meno intenso tendente al dorato13% vol4,5 g/l20 g/l

Comuni / territorio ammesso

Provincia di Benevento

Articolo 3 Zona di produzione delle uve 3.1) zona di raccolta delle uve La zona di raccolta delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella G.U. n 204 del 2 settembre 1997. 3.2) delimitazione della sottozona "Solopaca” La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento, così come già delimitata con DPR 20.09.1973 modificato con DM 12.10.1992 e DM 30.10.2002 pubblicato nella G.U. n 271 del 19 novembre 2002. Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud sud-est fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino. Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in prossimità della Masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano, raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Telese, segue questa in 3 direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrareccia in prossimità della quota 72. Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere in località Pagnano, la carreggiabile che delimita a nord la località Santo Frate. Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord fino ad incrociare la strada per Massa La Grotta. Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca e attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, in prossimità della quota 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro abitato di Massa, seguendo all'altezza dell'incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incontrare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando le località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379; raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe del Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione. 3.32 delimitazione della sottozona “Guardia Sanframondi” o "Guardiolo” La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 2 agosto 1993 pubblicato nella G.U. n 193 del 18 agosto 1993. 3. 4 delimitazione della sottozona "Taburno” La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di ApolIosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento, così come già delimitata con DPR 29.10.1986 sostituito con decreto ministeriale 2 agosto 1993 pubblicato nella G.U. n 201 del 27 agosto 1993. Tale zona è così delimitata: partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia, strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento - Caserta, seguendola verso est fino ad incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte. Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale di Torrecuso fino ad arrivare alla località Monte S. Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla località Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante con il comune di Vitulano. In località 4 S. Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi di Sotto, casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco, a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune. Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di Montesarchio in prossimità della località Sperata. Seguendo il confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in località Sorgente Rivullo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s. n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in località Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad incrociare il punto di partenza. A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e così delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si giunge alla contrada Sala e s eguendo il confine v erso est, che delimita i comuni di C autano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 dove la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti. 3.5 delimitazione della sottozona " Sant’Agata dei Goti” La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 3 agosto 1993 pubblicato nella G.U. n 196 del 21 agosto 1993.

Benevento · Campania · Art. 3

Altre aree / sottozone

Guardia Sanframondi o Guardiolosottozona · Benevento · Campania
Sant’Agata dei Gotisottozona · Benevento · Campania
Solopacasottozona · Benevento · Campania
Taburnosottozona · Benevento · Campania

Fonte ufficiale

Disciplinare ufficiale · Falanghina del Sannio