DOCG · Piemonte

Barbaresco

Barbaresco DOCG (Piemonte) a colpo d’occhio: 2 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Il disciplinare indica, tra i vitigni, Nebbiolo. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, invecchiamento, immissione in commercio per le tipologie interessate.

✓ Verificata· settembre 2026

Disciplinare in sintesi

Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.

RegionePiemonteProvinciaCuneo
TipologieBarbaresco, Barbaresco riserva
Vitigni / uvaggioNebbiolo 100%
Resa uva8 t/haProduzione max54,4 hl/ha
Densità minima3500 ceppi/haAlcol minimo12,5% vol
Affinamento26 mesiLegno minimo9 mesi
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ParametroBarbarescoBarbaresco riservaΔ vs A
ColoreRossoRosso—
VitigniNebbiolo 100%Nebbiolo 100%—
Resa uva8 t/ha8 t/ha0 t/ha (0%)
Produzione max54,4 hl/ha54,4 hl/ha0 hl/ha (0%)
Densità minima3500 ceppi/ha3500 ceppi/ha0 ceppi/ha (0%)
Affinamento26 mesi50 mesi+24 mesi (+92,3%)
Legno minimo9 mesi9 mesi0 mesi (0%)
Alcol minimo12,5% vol12,5% vol0% vol (0%)
Acidità minima4,5 g/l4,5 g/l0 g/l (0%)
Estratto minimo22 g/l22 g/l0 g/l (0%)
Immissioneannata + 3 anniannata + 5 anni+2 anni (+66,7%)
ABarbarescoBBarbaresco riserva
Colore
ARosso
BRosso
Δ vs A—
Vitigni
ANebbiolo 100%
BNebbiolo 100%
Δ vs A—
Resa uva
A8 t/ha
B8 t/ha
Δ vs A0 t/ha (0%)
Produzione max
A54,4 hl/ha
B54,4 hl/ha
Δ vs A0 hl/ha (0%)
Densità minima
A3500 ceppi/ha
B3500 ceppi/ha
Δ vs A0 ceppi/ha (0%)
Affinamento
A26 mesi
B50 mesi
Δ vs A+24 mesi (+92,3%)
Legno minimo
A9 mesi
B9 mesi
Δ vs A0 mesi (0%)
Alcol minimo
A12,5% vol
B12,5% vol
Δ vs A0% vol (0%)
Acidità minima
A4,5 g/l
B4,5 g/l
Δ vs A0 g/l (0%)
Estratto minimo
A22 g/l
B22 g/l
Δ vs A0 g/l (0%)
Immissione
Aannata + 3 anni
Bannata + 5 anni
Δ vs A+2 anni (+66,7%)
STRUMENTI

Calcolatori della denominazione

Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.

Apri i calcolatori →

Domande comuni

Quanto deve invecchiare il vino Barbaresco?

Per la tipologia Barbaresco, il disciplinare riporta almeno 26 mesi di invecchiamento. Altre tipologie possono avere requisiti diversi: consulta le regole dettagliate qui sotto.

Quando può essere messo in commercio il vino Barbaresco?

L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.

DATI TECNICI

Dati strutturati per tipologia

Fonte disciplinare · dettaglio espandibile

Dati per tipologia

Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.

Barbaresco
UvaggioNebbiolo 100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
StandardComune alla denominazione8 t/ha3500 ceppi/ha12%Base/Riserva con o senza MGA
MGA + vignaComune alla denominazione7,2 t/ha3500 ceppi/ha12,5%Uso congiunto MGA + vigna

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
Fine invecchiamento obbligatorioComune alla denominazione68%54,4 hl/haZona Art. 3 con deroghe/autorizzazioni previste
Prima dell’invecchiamentoComune alla denominazione70%56 hl/haZona Art. 3 con deroghe/autorizzazioni previste

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
Invecchiamento26 mesi9 mesi—
Totale minimo 26 mesi: 9 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 17 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso granato12,5% vol4,5 g/l22 g/l
Barbaresco riserva
UvaggioNebbiolo 100%

Viticoltura

RegolaResaDensitàAlcol nat.Condizione
StandardComune alla denominazione8 t/ha3500 ceppi/ha12%Base/Riserva con o senza MGA
MGA + vignaComune alla denominazione7,2 t/ha3500 ceppi/ha12,5%Uso congiunto MGA + vigna

Vinificazione

FaseResa uva-vinoProduzione maxRegola / zona
Fine invecchiamento obbligatorioComune alla denominazione68%54,4 hl/haZona Art. 3 con deroghe/autorizzazioni previste
Prima dell’invecchiamentoComune alla denominazione70%56 hl/haZona Art. 3 con deroghe/autorizzazioni previste

Affinamento

TipoTotaleLegnoBottiglia / lieviti
Invecchiamento50 mesi9 mesi—
Totale minimo 50 mesi: 9 mesi hanno un vincolo di fase specifico; i restanti 41 mesi fanno parte del periodo complessivo senza una fase minima specificata.

Caratteristiche al consumo

ColoreAlcol minimoAcidità min.Estratto min.
rosso granato12,5% vol4,5 g/l22 g/l

Comuni / territorio ammesso

Zona di produzione Barbaresco

Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata a l comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 3

Fonte ufficiale

Disciplinare ufficiale · Barbaresco
Barbaresco DOCG: Disciplinare e Invecchiamento