Barbaresco
Barbaresco DOCG (Piemonte) a colpo d’occhio: 2 tipologie registrate, con i principali requisiti del disciplinare di produzione. Il disciplinare indica, tra i vitigni, Nebbiolo. Le sezioni tecniche riportano rese massime dell'uva, invecchiamento, immissione in commercio per le tipologie interessate.
Disciplinare in sintesi
Vista rapida dei requisiti principali. Valori e condizioni possono cambiare per tipologia: consulta i dettagli e la fonte ufficiale.
Confronto rapido nella denominazione
Calcolatori della denominazione
Superficie e produzione, resa uva-vino, immissione al consumo e annata commercializzabile.
Domande comuni
Quanto deve invecchiare il vino Barbaresco?
Per la tipologia Barbaresco, il disciplinare riporta almeno 26 mesi di invecchiamento. Altre tipologie possono avere requisiti diversi: consulta le regole dettagliate qui sotto.
Quando può essere messo in commercio il vino Barbaresco?
L'immissione in commercio dipende dalle regole della singola tipologia e, quando previsto, dall'annata. Consulta il disciplinare e il calcolatore dove applicabile.
Dati strutturati per tipologia
Dati per tipologia
Le regole comuni alla denominazione sono riportate anche nelle tipologie a cui si applicano; eventuali condizioni e menzioni restano esplicite.
Barbaresco
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Barbaresco riserva
Viticoltura
Vinificazione
Affinamento
Caratteristiche al consumo
Comuni / territorio ammesso
Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata a l comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
Art. 3